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Statuto ANCENE

TITOLO I

(ANCENE, sede, durata, finalità e strumenti dell’associazione)

Art. 1

(ANCENE)

  1. L’Associazione di Promozione Sociale (APS) “per la promozione di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi”, denominata ”ANCENE – Associazione Nazionale Comunità ENErgetiche” Associazione di promozione sociale, si è costituita, nel rispetto del D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, Codice del Terzo Settore (“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”).
  2. L’Associazione è apartitica, aconfessionale non ha finalità di lucro e svolge varie attività per supportate e promuovere il diritto delle persone con difficoltà e disturbi dell’apprendimento al raggiungimento del benessere personale, dell’educazione, dell’istruzione, della cultura, del lavoro, dell’integrazione sociale, in conformità con quanto sancito dalla Costituzione Italiana.
  3. Il patrimonio dell’Associazione è destinato esclusivamente allo svolgimento dell’attività statutaria con divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili.

Art. 2

(Sede)

  1. L’associazione ha sede centrale in
  2. L’associazione può aprire e chiudere più sedi secondarie mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3

(Durata)

  1. L’associazione ha durata illimitata.

Art. 4

(Finalità dell’associazione)

  1. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 lettera e) del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche (di seguito anche il “Codice del Terzo Settore”), ovvero di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.
  2. L’associazione potrà compiere ogni e qualsiasi attività o operazione idonea per il perseguimento delle finalità dell’Associazione.
  3. Le finalità specifiche sono di seguito illustrate:

Più precisamente l’Associazione ha lo scopo di svolgere attività di promozione e difesa dell’ambiente e delle risorse naturali, supportando: modalità intelligenti e sostenibili di produzione, stoccaggio, gestione e distribuzione dell’energia, attraverso la generazione di energia da fonti rinnovabili con particolare riferimento all’utilizzo d impianti fotovoltaici; l’integrazione delle fonti rinnovabili, in particolare del fotovoltaico, con le smart grid, la mobilità elettrica, con le tecnologie per l’efficienza energetica e per l’incremento delle prestazioni energetiche degli edifici.

Per raggiungere lo scopo suddetto, l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

  • campagne informative, di sensibilizzazione e di formazione;
  • proposte alle istituzioni per lo sviluppo e l’implementazione di norme e comportamenti che agevolino una maggiore diffusione degli impianti solari fotovoltaici e delle energie rinnovabili e che tutelino fra l’altro chi intende realizzare o ha già realizzato un impianto solare fotovoltaico o altri impianti.
  • Incentivare intese con Istituti, Associazioni Scientifiche o Enti pubblici e privati;
  • Mantenere contatti con enti aventi scopi similari a quelli di cui sopra, al fine di favorire lo sviluppo delle istituzioni beneficiarie;
  • L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all’attività principale.

La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell’assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività. L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

  1.  

Art. 5

(Strumenti)

L’associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare:

  1. stipulare con Enti pubblici e privati contratti e convenzioni;
  2. ricevere quote di iscrizione a congressi o ad altre manifestazioni;
  3. conseguire finanziamenti e/o donazioni;
  4. partecipare a Bandi Pubblici e Privati per l’assegnazione di finanziamenti e l’affido di progetti di formazione, consulenza ed intervento in ambito psicosociale e culturale;
  5. organizzare e/o partecipare ad attività di raccolta fondi;
  6. organizzare incontri, manifestazioni, readings, tavole rotonde, convegni, seminari, dibattiti, mostre, rassegne, premi etc. sui temi relativi alla difficoltà e/o disturbi dell’apprendimento, alle difficoltà emotivo-motivazionali e di ogni altro tema legato a situazioni di svantaggio e/o devianza;
  7. curare e gestire portali internet come luoghi per divulgazione, informare, sensibilizzare i temi sviluppati dall’Associazione;
  8. curare edizioni e redazioni di pubblicazioni (sia on-line che off-line) sui temi di interesse specifico

L’ Associazione, per raggiungere le finalità su elencate si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati, e se ritenuto strettamente necessario, può assumere collaboratori, anche tra i soci per lo svolgimento delle stesse. Può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche dei propri associati, i quali, in tal caso, non potranno assumere la qualifica di volontario.

  1.  

TITOLO II

(soci, diritti e doveri, perdita della qualità di socio)

Art. 6

(Soci)

  1. Tutte le persone fisiche che hanno raggiunto la maggiore età avranno diritto a partecipare alla vita dell’Associazione collaborando per il raggiungimento dello scopo sociale purché ne condividano lo Statuto e siano in regola con il pagamento delle quote associative annuali fissate dal Consiglio Direttivo con la scadenza prevista. Possono essere soci coloro che, persone fisiche o giuridiche   condividendo gli scopi dell’associazione, cooperano concretamente alla loro realizzazione e/o fruiscono dei servizi della stessa associazione, per se o per propri familiari/congiunti.
  2. Tutte le persone fisiche dovranno presentare domanda per associarsi al Consiglio Direttivo che avrà facoltà di accettarla o respingerla senza obbligo di rendere nota la motivazione, secondo i criteri dettati dal regolamento interno. La domanda sarà corredata dalla dichiarazione di accettazione dello Statuto e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
  3. I soci si distinguono in tre categorie:
    • Associati Fondatori;
    • Associati Ordinari:
    • Soci collaboratori

 Sono soci collaboratori coloro che si impegnano nell’associazione con apporti continuativi e che sono promotori di attività sociali. L’ammissione dei soci collaboratori deve essere ratificata dall’assemblea.

Qualora l’Associazione richieda ed ottenga prestazioni professionali e/o intellettuali o lavorative, da parte dei suoi associati, anche distinte dalla attività istituzionale, esse saranno remunerate con criteri e modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, nei limiti delle risorse destinate al progetto in funzione del quale la prestazione è finalizzata ed all’interno del relativo quadro economico.

A tutti i componenti degli organi associativi spetta il rimborso delle spese sostenute per come determinate dal Consiglio Direttivo

Art. 7

(Diritti e doveri dei soci)

I soci in regola col pagamento della quota associativa annuale godono dei seguenti diritti:

  1. Partecipare a tutte gli eventi ed attività promosse dall’Associazione.
  2. Usufruire dei servizi erogati dall’Associazione.
  3. Tutti i soci potranno essere eletti nelle cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione.
  4. Partecipare alle assemblee dell’Associazione, svolgendo elettorato attivo e passivo sempre che non vi siano condizioni di incompatibilità.
  5. Ai soci è riconosciuto il rimborso di eventuali spese effettivamente sostenute e documentate in nome e per conto dell’Associazione secondo modalità e limiti previsti nell’apposito Regolamento e qualora sussista la disponibilità economica.
  6.  

 I soci in regola col pagamento della quota associativa annuale devono rispettare i seguenti doveri:

  1. collaborare nell’associazione secondo modalità conformi al presente statuto ed ai regolamenti deliberati dal Consiglio Direttivo.
  2. rispettare i principi di correttezza, trasparenza, onestà, buona fede e professionalità.
  3. versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dal Consiglio Direttivo;

Art. 8

(Perdita della qualità di socio)

  1. La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, espulsione o radiazione.
  2. Può recedere il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell’Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
  3. Decade automaticamente il socio che non abbia provveduto al versamento della quota associativa annuale entro il termine fissato dal regolamento interno.
  4. È escluso il socio che subisce un provvedimento disciplinare da parte del Consiglio Direttivo secondo modalità previste dal regolamento; Che svolga attività in contrasto con quelle dell’associazione; Che non osservi le deliberazioni dello statuto sociale, dei regolamenti e degli organi sociali competenti. L’esclusione è deliberata dal consiglio direttivo dopo che al socio sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l’esclusione, con l’assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.
  5. Il socio receduto, decaduto, espulso o radiato non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti.
  6. Per scioglimento dell’Associazione.

TITOLO III

(Risorse economiche – Esercizio sociale - Bilancio)

Art. 9

(Le risorse economiche – Esercizio sociale - Bilancio)

  1. Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
    • quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
    • quote di iscrizione a congressi o ad altre manifestazioni;
    • beni, immobili e mobili;
    • contributi di privati, degli associati dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche e private;
    • contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
    • donazioni e lasciti;
    • rimborsi;
    • altre entrate compatibili con le finalità dell’Associazione.
    • dai proventi delle attività sociali.
  2. Tutte le entrate e dei fondi dell’associazione saranno destinale alla realizzazione delle finalità dell’Associazione.
  3. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione e fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
  4. Le quote sociali sono intrasmissibili, ad esclusione della causa di morte del socio.
  5. Le quote sociali non sono rivalutabili.
  6. I fondi sono depositati presso istituti di credito stabiliti dal consiglio direttivo.
  7. L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
  8. L’assemblea deve approvare il bilancio entro il 30 aprile di ogni anno.

Gli utili e gli avanzi nella gestione non sono mai distribuibili tra gli associati neanche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni per la promozione sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed  unitaria struttura.Gli avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Art. 10

(Libri dell’Associazione)

L’associazione dovrà tenere:

  1. il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea dei soci;
  2. libro degli associati;
  3. il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  4.  

Ogni altro libro prescritto dalla legge.

TITOLO IV

(Gli organi)

Art. 11

(Organi dell’Associazione)

  1. Gli organi dell’Associazione sono:
    • l’Assemblea Generale dei Soci;
    • il Consiglio Direttivo;
    • il Presidente;
    • il Vice Presidente;
    • il Segretario;
    • Il Collegio dei Probiviri
    • il Collegio dei revisori
    • il Tesoriere
  2. Tutte le cariche elettive sono gratuite.
  3. Viene redatto apposito verbale di tutte le riunioni degli Organi associativi, sottoscritto e conservato anche in via digitale presso la sede centrale.
  4. Ai titolari delle cariche spetta il rimborso delle spese sostenute, secondo modalità e limiti previsti nell’apposito Regolamento e se sussiste la disponibilità economica.

Art. 12

(L’Assemblea Generale)

  1. L’Assemblea Generale è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto purché abbiano ricevuto ratifica dal Consiglio Direttivo e siano in regola con il versamento della quota associativa.
  2. Nessun socio può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi interessi privati.
  3. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio in regola con l’iscrizione e munito di conforme delega scritta purché non appartenga al Consiglio Direttivo. Ogni socio può esibire una sola delega.
  4. L’Assemblea Generale è convocata sia dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno in via ordinaria, e in via straordinaria se sia richiesta da almeno un decimo (1/10) degli associati.
  5. L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente della Associazione, in sua assenza, dal Vicepresidente o in assenza di questi da un socio nominato dai soci. Il Presidente dell’Assemblea a sua volta nomina il Segretario verbalizzante.
  6. In prima convocazione le assemblee ordinaria e straordinaria sono valide se è presente la maggioranza dei soci, l’assemblea ordinaria delibera validamente con la maggioranza dei presenti.
  7. In seconda convocazione le assemblee ordinaria e straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero dei soci presenti, l’assemblea ordinaria delibera validamente con la maggioranza dei presenti. Le deliberazioni delle assemblee straordinarie sia in prima che in seconda convocazione sono assunte con il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) dei soci presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.
  8. La convocazione va fatta con avviso spedito a ciascun associato a mezzo lettera o posta elettronica almeno dieci giorni prima di quello della data dell’assemblea, contenente la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno.
  9. L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
  10. L’assemblea generale ha i seguenti compiti:
    • deliberare sugli indirizzi generali dell’associazioneB) approvare il bilancio annuale consuntivo e preventivoC) deliberare su ogni argomento sottopostole dal consiglio direttivo
    • elegge i membri del Consiglio direttivo, i componenti del collegio dei probiviri e dei revisori dei conti;
    • approva il bilancio preventivo e consuntivo;
    • approva il regolamento interno;
    • deliberare sulla modifica di durata dell’associazione, nonché sulla trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
    • modificare lo statuto sociale e i regolamenti
    • deliberare sull’eventuale scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio; in tale sede l’assemblea straordinaria nomina i liquidatori.

Art. 13

(Il Consiglio Direttivo)

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque (5) ad un massimo di nove (9) membri eletti dall’Assemblea Generale, fatta eccezione per il primo Consiglio che sarà eletto in sede di costituzione; essi dureranno in carica tre (3) anni o fino a dimissioni o revoca e potranno essere rieletti.
  2. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno a maggioranza: il Presidente, il Vice presidente, il Segretario, il tesoriere e resta in carica tre anni. Le cariche possono essere cumulate.
  3. È l’organo esecutivo dell’Associazione ANCENE.
  4. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno due Consiglieri, o su convocazione del Presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.
  5. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo va redatto verbale da annotare sul relativo registro a cura del Presidente e del Segretario e tale registro va tenuto a disposizione dei soci.
  6. Possono candidarsi a far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente soci che risultino avere rinnovato la quota associativa per non meno di 3 annualità consecutive ed essere in regola con il pagamento della quota annuale.
  7. L’eletto che, dopo l’elezione, rinunci alla nomina, viene sostituito dal primo dei non eletti, appartenente alla stessa categoria.
  8. Al Consiglio Direttivo spetta:
    • Curare l’esecuzione delle delibere dell’assemblea.
    • Ha facoltà di costituire Comitati Scientifici a cui partecipano gli associati con comprovata professionalità e competenza e che collaborano da almeno 3 anni in associazione. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato Scientifico e ne nomina il coordinatore.
    • Ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
    • Deliberare sulle domande di nuove adesioni oltre che nelle ipotesi di recesso e decadenza dei soci;
    • Determinare la quota associativa annuale ed eventuali contributi associativi supplementari;
    • Vigila sui servizi dell’Associazione.
    • Promuove raccolte fondi.
    • Predispone gli atti da sottoporre all’Assemblea Generale.
    • Fissa il regolamento per il funzionamento e l’organizzazione interna dell’Associazione;
    • Delibera su ogni atto patrimoniale finanziario e su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l’apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell’ambito delle attività sociali;
    • Elabora il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.
    • Elabora il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo.
    • Propone eventuali modifiche dello Statuto o dell’eventuale Regolamento.
    • Assume personale dipendente; stipulare contratti di lavoro; conferire mandati di consulenza; stipulare contratti d’opera con soci e terzi;
    • Apre rapporti con gli Istituti di credito; cura la parte finanziaria dell’Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant’altro necessario per il buon funzionamento dell’Associazione;
    • Ha la facoltà di intraprendere azioni disciplinari nei confronti del socio, mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l’espulsione o radiazione per i seguenti motivi:
      • inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
      • denigrazione dell’Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
      • impedire in qualunque modo al buon andamento dell’Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
      • commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
      • appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell’Associazione.
      • arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione ANCENE.

Art. 14

(Il Presidente)

  1. Il Presidente dell’Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo, presiede di diritto all’Assemblea Generale e al Consiglio Direttivo secondo le disposizioni di cui sopra.
  2. Egli dura in carica tre anni (3 anni) ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti, convoca il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.
  3. Egli provvede all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e ha la rappresentanza legale e amministrativa dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
  4. Nei casi d’urgenza qualora il Presidente fosse assente e/o impedito, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente o da un altro membro del Consiglio Direttivo per mezzo di delega scritta e sottoscritta dal Presidente.
  5. Il Presidente ha anche facoltà di nominare un Segretario Generale che lo assiste e al quale può delegare il compimento di taluni atti.
  6. In caso di revoca, dimissioni o morte, i poteri a lui spettanti saranno esercitati dal Vicepresidente in via provvisoria, fino alla nomina del nuovo Presidente.

Art. 15

(Il Vice Presidente)

  1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento

Art. 16

(Il Segretario)

  1. Il Segretario fa parte del Consiglio Direttivo e ha facoltà di voto in merito alle decisioni di competenza del Consiglio stesso.
  2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzare le adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
  3. Coadiuva il Presidente nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.
  4. Il Segretario cura inoltre:
    1. la verifica del pagamento delle quote associative;
    2. la tenuta del Libro dei Verbali delle Assemblee, il libro dei Verbali delle Riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, il Libro degli Aderenti all’Associazione;
    3. cura l’inoltro e la conservazione della corrispondenza dell’archivio sociale;
    4. sottopone al Consiglio Direttivo le domande di ammissione dei nuovi soci;
    5. cura i rapporti tra i soci e l’Associazione;
    6. provvede al tesseramento dei nuovi soci e all’aggiornamento del registro relativo.

Art. 17

(Il collegio dei probiviri)

Il collegio dei probiviri è nominato dall’assemblea, tranne la prima nomina effettuata in sede di costituzione dell’associazione, si compone di tre membri i quali provvedono alla nomina del Presidente assistito da un segretario scelto nell’ambito del collegio. Esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Le delibere del collegio sono sottoscritte dal Presidente e dal segretario.

Il collegio dei probiviri si riunisce presso la sede dell’associazione o altrove. Spetta al collegio dei probiviri dirimire le controversie che possono sorgere in seno all’associazione, ne riferisce al consiglio direttivo; deve sempre essere ascoltato, ma i suoi pareri non sono vincolanti per il consiglio.

Art. 18

(Il Collegio dei revisori dei conti)

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, eletti dall’assemblea, anche tra i soci. Esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Spetta al collegio dei revisori controllare i libri sociali, la tenuta della contabilità e i libri contabili. Di ogni ispezione e controllo si deve dare notizia nella relazione che il collegio redige annualmente.

Art. 19

(Il Tesoriere)

Il Tesoriere è responsabile degli atti di gestione economica e finanziaria dell’Associazione, in conformità alle deliberazioni, degli organi sociali competenti, coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti: – Predispone lo schema dei rendiconti preventivo e consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo.  Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa. Predispone quanto necessario alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Presidente. In caso di sua assenza, le funzioni di Tesoriere vengono assunte dal Segretario. Le funzioni di tesoriere possono essere svolte dal Presidente o dal vice presidente, su deliberazione del consiglio direttivo.

TITOLO V

(Disposizioni generali)

Art. 20

(Disposizioni generali e transitorie)

  1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria con voto favorevole dei tre quarti (3/4) di voti dei soci aventi diritto al voto, la quale Assemblea procederà alla nomina di un collegio liquidatore formato da tre membri.
  2. In caso di scioglimento dell’Associazione l’eventuale patrimonio residuo dell’ente è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore con finalità analoghe secondo modalità e termini previsti dalla normativa vigente
  3. Il presente statuto può essere integrato da un “Regolamento” approvato dall’Assemblea Generale.

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le norme del codice civile e le leggi vigenti in materia.